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Autore Referendum 12/13 Giugno
gatsby

Reg.: 21 Nov 2002
Messaggi: 15032
Da: Roma (RM)
Inviato: 01-06-2005 13:38  
In previsione del voto referendario del 12 e 13 Giugno, la sezione Attualità del forum, cercherà con vari testi, di fare chiarezza sul cosa si andrà a votare, cercando di spiegare le ragioni del Si e e quelle del No, nella speranza che il tutto vi possa esser d’aiuto per le vostre scelte.

Prima di tutto bisogna fare un po’ di chiarezza sul tipo di votazione che andremo a fare. In questo caso parliamo di Referendum abrogativo.

Cos’è?
Il referendum è una consultazione popolare su un quesito specifico.
Al referendum abrogativo, disciplinato dall'art.75 della nostra costituzione, si ricorre per deliberare l'abrogazione (cancellazione) parziale o totale di una legge quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

I limiti del referendum abrogativo:

Uno dei maggiori limiti del referendum di tipo abrogativo è quello di non poter permettere la definizione, nel momento stesso dell'abrogazione, di un'eventuale dottrina integrativa laddove questa si potrebbe rendere necessaria o comunque possibile. Non esiste infatti nessuna possibilità, da parte dei comitati promotori, o del cittadino chiamato a rispondere "Sì o No" riguardo all'abrogazione di una Legge o di una parte di essa, di poter indicare le linee guida dei successivi passaggi idonei a perfezionare o a dare un determinato significato normativo all'eventuale vittoria dei Sì.
Questa prima considerazione, credo che debba farci riflettere riguardo alle reali intenzioni con le quali l'Assemblea Costituente si accinse ad istituire e regolamentare questo strumento di democrazia diretta. È evidente, infatti, che il poter intervenire soltanto su quello che già vige, dovrebbe porre un limite tecnico insuperabile, non casuale, a tutti coloro che, invece, tendessero ad abrogare non per chiudere una questione, ma per aprirla in un altro modo.
Ma di questo limite tecnico non se ne è mai curato nessuno, né nel senso di eliminarlo e né nel senso di tenerne conto fino in fondo, tant'è che è divenuto pacifico ritenere che con l'atto abrogativo non ci si limiti a chiedere soltanto di esprimere una volontà meramente affermativa oppure negativa – del tipo: "Vuoi il divorzio oppure no? Vuoi depenalizzare l'uso di droghe oppure no?" – ma che con questo si tenda anche ad innescare un processo di tipo propositivo.
Questo salto in avanti è stato reso possibile dall'instaurarsi di una prassi, in base alla quale si è ritenuto di dover adottare degli interventi legislativi ogni qual volta si è posta "l'esigenza" di dover perfezionare determinati risultati referendari: o al fine di poter rendere le nuove normative di perfetta attuazione, o al fine di non lasciare scoperte determinate materie per le quali si riteneva essenziale che ci fosse un'adeguata copertura normativa. Appare allora logico, in tal senso, che per questo tipo d'interventi si debba far ricorso ad un'attività interpretativa che faccia riferimento ad una presunta volontà normativa implicitamente espressa con l'atto abrogativo.
Ma i problemi, accettando questo tipo di logica, anziché ridursi tendono ad aumentare, e non potrebbe essere altrimenti, visto che ci si viene a trovare in un terreno dove non vigono più regole certe.
Infatti, è proprio a partire dalla fine di ogni tornata referendaria che s'innescano le inevitabili polemiche riguardo al come interpretare la volontà di chi sembrerebbe si sia espresso in modo univoco: se è infatti pacifico che con l'abrogazione si sia detto un chiaro NO riguardo ad un qualcosa che si vuole non debba più esistere, o che non debba più esistere in un dato modo; nessuna certezza può però esserci riguardo a quello che in sua sostituzione i cittadini potrebbero volere. Insomma, tra il Sì ed il No potrebbero tranquillamente collocarsi una variegata categoria intermedia di "Sì al cambiamento, ma a queste condizioni"; ma come già accennato, l'esclusione di ogni attività propositiva, imposta allo strumento referendario, nulla permette riguardo al modo di come individuare con certezza la posizione intermedia che meglio riesca a rappresentare la volontà dei cittadini.
In altre parole, l'espressione di democrazia diretta attuata con il referendum abrogativo, laddove non raggiunga dei risultati normativi che possano esplicitamente escludere qualsiasi possibile successiva attività legislativa (del legislatore!), non può che rimanere esposta alle più varie interpretazioni, limitandosi, di fatto, ad assolvere una mera funzione d'indirizzo con riferimento al come risolvere determinati problemi; se non, addirittura, a ridursi a mera proposta d'intervento per alcune questioni.

Perché il referendum abrogativo:

Seppur con tanti, innegabili limiti, il referendum abrogativo ha comunque la capacità di fornire una valida indicazione alle forze politiche su ciò che il popolo ritiene giusto o sbagliato. L’abrogazione di una data legge, o di un solo passaggio di questa, è l’unica forma percorribile dalla gente perchè la propria opinione non sia delegata, ma presa in prima persona. Seppur l’abrogazione non formi legge, ma la cancelli, di certo le letture di un voto sono (salvo eccezioni) facilmente interpretabili da quella classe politica che sui risultati del voto, dovrà riformulare la legge in questione. Nel caso in cui il risultato sia NO, o non si raggiunga il quorum, non vi è invece alcun obbligo da parte del parlamento di riprendere in esame la questione. Insomma, votare NO o non far raggiungere il quorum ha nei fatti, il probabilissimo effettoo di far lasciare le cose come stanno. Insomma mentre l’abrogazione riapre il discorso (che può prendere poi diverese strade ), il No o l’astensionismo molto probabilmente lo chiudono così com’ è.

_________________
Qualunque destino, per lungo e complicato che sia, consta in realtà di un solo momento : quello in cui l'uomo sa per sempre chi è

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gatsby

Reg.: 21 Nov 2002
Messaggi: 15032
Da: Roma (RM)
Inviato: 01-06-2005 13:41  

"Il primo dei 4 quesiti referendari sarà contraddistinto dalla scheda color

CELESTE .
Ecco cosa formalmente ci chiede il primo quesito:
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente da un´unica cellula di partenza, eventualmente";
Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell´embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative";
Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: "di clonazione mediante trasferimento di nucleo o";
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la crioconservazione e"

Vediamo di analizzarlo e comprenderlo più semplicemente. Nella sostanza, il quesito fa riferimento alla RICERCA SULLE CELLULE STAMINALI EMBRIONALI, che la legge 40 vieta.
Ecco per esteso gli articoli 12, 13 e 14 della legge, quelli a cui il quesito numero 1 si riferisce:

Nel capo V, "Divieti generali e sanzioni", si trova l'articolo 12.
Il comma 7 dichiara:
"7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione."

L'articolo 13,contenuto nel capo VI "Misure a tutela dell'embrione", al comma 2 recita:
"2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative."
Al comma 3, lettera c, sostiene inoltre:
"3. Sono, COMUNQUE , vietati:
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;"

L'articolo 14 infine al comma 1 dichiara:
"1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194."

Il primo quesito dunque mette in campo la problematica della ricerca e dell'uso dell'embrione.

Il referendum propone:
- l'eliminazione delle sanzioni contro chi svolge la clonazione terapeutica. (vietata nell'articolo 12)
- l'eliminazione dei limiti alla ricerca sull'embrione. si alla ricerca non solo a finalità terapeutiche e diagnostiche per la salute dell'embrione, si alla ricerca sulle staminali embrionali.
- l'eliminazione dei divieti di clonazione medante trasferimento di nucleo
- l'eliminazione del divieto di crioconservazione.

Votare si significa consentire la ricerca sugli embrioni congelati già esistenti in italia e permetterne un futuro congelamento. Le staminali embrionali hanno potenzialità precluse alle staminali adulte.Centinaia di migliaia sono gli embrioni che in Italia giacciono inutilizzati e destinati a esser buttati, perchè non consentirne l'uso per ricerca?
Votare si significa permettere la clonazione terapeutica, per cui un individuo viene clonato NEL NUMERO DI POCHE CELLULE, AL SOLO SCOPO di prelevare e usare le SUE staminali ebrionali.
Malattie come cancro, parkinson, alzheimer, leucemia POTREBBERO (e non necesariamente SONO)essere guarite grazie alle ricerche sulle staminali embrionali. Votare si significa non tarpare le ali alla ricerca medica verso malattie che solo in Italia coinvolgono 12 milioni di persone.
Nessuna legge al mondo prevede che l'embrione sia riconosciuto come persona giuridica. In questo riconoscimento sta l'origine del divieto di congelare gli embrioni e di analizzarli per trasferire eventualmente solo quelli sani.
by"







(grazie a Silvia)

_________________
Quell'avido, cupido, pavido, stupido, zotico, lepido, stolido, trepido, ladro, rapace ed incapace d'un re fasullo d'Inghilterra!Yeah!

Il mio blog



[ Questo messaggio è stato modificato da: gatsby il 03-06-2005 alle 22:51 ]

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Ayrtonit
ex "ayrtonit"

Reg.: 06 Giu 2004
Messaggi: 12883
Da: treviglio (BG)
Inviato: 07-06-2005 14:58  
Il secondo quesito, contraddistinto dalla scheda arancione ,
intende abrogare una serie di commi agli articoli 1, 4, 5, 6, 13 e 14.
ECCO il testo del secondo quesito per intero:

"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”;

Articolo 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.”;

[PER INTERO ECCO IL TESTO DELL ARTICOLO 1:
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.]


Articolo 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.”;
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: “gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della”;

[PER INTERO, IL TESTO DELL ARTICOLO 4:
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.]

Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,”;
[PER INTERO, IL TESTO DELL ARTICOLO 5:
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.]

Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: “fino al momento della fecondazione dell’ovulo”;
[PER INTERO, IL TESTO DELL ARTICOLO 6:
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.]

Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: “, di cui al comma 2 del presente articolo”;
[PER INTERO, IL TESTO DELL ARTICOLO 13:
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.]


Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”;
Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: “per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione”, nonché alle parole: “fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile”
[PER INTERO, IL TESTO DELL ARTICOLO 14:
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.]

In altre parole, IL SECONDO QUESITO :

-elimina il limite dei tre embrioni e l´obbligo di impiantarli tutti insieme e anche se malati;
-revoca il divieto di congelamento degli embrioni;
-elimina infine il divieto per la donna di revocare il consenso all´impianto.
_________________
"In effetti la degenerazione non è mai divertente, bisogna saperla mantenere su livelli tollerabili.
Non è tanto una questione di civiltà, ma di intelligenza."
DEMONSETH

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Ayrtonit
ex "ayrtonit"

Reg.: 06 Giu 2004
Messaggi: 12883
Da: treviglio (BG)
Inviato: 07-06-2005 15:20  
Il terzo quesito, contraddistinto da SCHEDA GRIGIA,
abroga, (tra gli altri), il primo comma del primo articolo, che cancella la norma della legge che pretende di equiparare i diritti del concepito a quelli dei genitori.

Ecco il testo del quesito numero 3:
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.";
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1".;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento della fecondazione dell’ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione"; nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile".

Gli articoli della legge presi in questione sono gli stessi del secondo quesito, i testi dei quali sono riportati nel mio precedente post.


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Ayrtonit
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Reg.: 06 Giu 2004
Messaggi: 12883
Da: treviglio (BG)
Inviato: 07-06-2005 15:33  
Il quarto quesito, contraddistinto da SCHEDA ROSA , abrogando alcuni commi degli articoli 4, 9, 12, consente la ‘fecondazione eterologa´. Esso permette alle coppie non in condizioni di procreare per patologie o condizioni sanitarie incurabili, di avere un figlio ricorrendo a un donatore di seme.

Ecco il testo del quesito:

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 4, comma 3: “È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.”;
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3”;
[PER INTERO, IL TESTO DELL ARTICOLO 9:
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.]


Articolo 12, comma 1: “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.”;
Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: “1,”
[PER INTERO, IL TESTO DELL ARTICOLO 12:
ART. 12.
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.]







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Hellboy

Reg.: 22 Ago 2003
Messaggi: 4287
Da: Rio Bo (es)
Inviato: 07-06-2005 20:17  
alcuni motivi per votare si.
quesito 1 : per tutelare la salute della donna:
eliminando il limite dei tre embrioni e l'obbligo di trasferirli tutti contemporaneamente nell'utero, anche se malati o incapaci di svilupparsi, con la conseguenza che si espone la donna all' aborto o a parti plurigemellari, rischiosi per lei e per i nascituri;
revocando il divieto di congelare gli embrioni. vietare il congelamento significa costringere la donna a sottoporsi a stimolazioni ormonali e al prelievo di ovociti a ogni tentativo di ottenere una gravidanza, con possibili danni alla salute;
non imponendo per legge il trasferimento dell'embrione nel corpo della donna nel caso che lei voglia revocare il consenso.

Per aiutare coloro che sono affetti da patologie ereditarie gravi, come la talassemia o la fibrosi cistica, oppure da malattie infettive, ad avere bambini sani consentendo l'analisi preimpianto.
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Hellboy

Reg.: 22 Ago 2003
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Da: Rio Bo (es)
Inviato: 07-06-2005 20:21  
quesito 2 :
gia' detto cmq...nesuna legge al mondo prevede che l'embrione sia riconosciuto come soggetto di diritto/i.In questo riconoscimento sta l'origine del divieto di congelare gli embrioni e di analizzarli attraverso la diagnosi preimpianto, per trasferire eventualmente solo quelli sani. In questo modo si pone in conflitto un embrione di poche cellule con la madre, aprendo la strada alla revisione della legge 194 sull'interruzione volontaria della gravidanza.
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Hellboy

Reg.: 22 Ago 2003
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Da: Rio Bo (es)
Inviato: 07-06-2005 20:27  
quesito 3 : per consentire la ricerca scientifica sulle cellule staminali di origine embrionale.
Queste cellule hanno la facoltà di rigenerare tutti i tessuti del corpo umano. Da queste ricerche dipende gran parte del futuro della biomedicina e la possibilità di trovare cure per malattie oggi molto diffuse come il Parkinson, l'Alzheimer, il diabete, i tumori.
Da esse puo' derivare una speranza per milioni di persone. Perchè impedirlo, lasciando che gli embrioni attualmente congelati e non utilizzati deperiscano, quando potrebbero essere utili alla ricerca per scoprire nuove cure?
Non è questo un modo piu' giusto per valorizzare la dignità umana che riconosciamo all'embrione destinandolo a un'azione di solidarietà con chi soffre?
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Hellboy

Reg.: 22 Ago 2003
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Da: Rio Bo (es)
Inviato: 07-06-2005 20:32  
quesito 4 : per consentire la fecondazione eterologa e permettere anche alle coppie con gravi problemi di sterilità di avere figli.
Una donna o un uomo possono trovarsi nella condizione di non poter procreare se non ricorrendo a un donatore o a una donatrice.
La scelta puo' essere difficile, ma se la coppia elabora un progetto di genitorialità accettando di accogliere il dono di una persona esterna, perchè impedirlo per legge?
Oggi la genitorialità sociale e quella biologica sono vissute dalle coppie come esperienze diverse, ma di eguale valore.
Va lasciata loro la possibilità di scegliere secondo le proprie convinzioni e il loro sentire.
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ipergiorg

Reg.: 08 Giu 2004
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Da: CARBONERA (TV)
Inviato: 10-06-2005 10:08  
l primo quesito referendario[1] chiede di abrogare i limiti all’uso dell’embrione per esperimenti in campo scientifico e in particolare di togliere il divieto alla «clonazione terapeutica». A questo proposito è necessario fare qualche considerazione scientifica, anzitutto, e proporre alcune riflessioni sulla natura dell’embrione.
La ricerca sulle cellule staminali embrionali è possibile, in alcuni paesi occidentali, da diversi anni. A oggi non esiste una sola pubblicazione scientifica che attesti un risultato, seppur minimo, tale da offrire la speranza che questo filone di ricerca possa condurre a esiti positivi. Gli unici dati che abbiamo, viceversa, dimostrano che le cellule staminali embrionali, «hanno un enorme potenziale proliferativo, quindi se usate – per esempio – per curare il Parkinson o l’Alzheimer presentano un rischio altissimo di generare un cancro» [prof. Bruno Dallapiccola, genetista dell’Università La Sapienza di Roma]. Questo è sufficiente per chiudere la strada alla ricerca nel settore? Non è l’unica ragione, ma è una delle tante. La ricerca scientifica, anche in campo medico, è un insieme di priorità che si devono condurre con risorse per definizione scarse. Per quanto sia auspicabile aumentare gli investimenti, gli scienziati dovranno sempre operare delle scelte. Se dovesse vincere il “sì”, quanti sostengono questo filone di ricerca (anche sulla base di leciti e non immorali interessi economici) dovranno spiegare da quale altro settore intendono prelevare le risorse. Devono cioè dirci quale ricerca si intende abbandonare. E’ nostro diritto saperlo, perché in Italia la ricerca avviene prevalentemente con fondi pubblici, quindi di tutti noi. Per esempio, chi avrà il coraggio di annunciare a quei pazienti oggi curati con le cellule staminali adulte (settore in cui l’Italia è all’avanguardia, con ben 58 protocolli a fronte delle zero applicazioni offerte dalle staminali embrionali) che dopo il referendum potrebbero essere interrotte le promettenti ricerche che hanno dato tanti frutti per fare spazio all’aria fritta?

La scienza, nel mondo occidentale, è più avanti dei referendari italiani. Negli Stati Uniti, in queste settimane, si sono susseguiti annunci estremamente interessanti, da noi passati sotto silenzio. Da un convegno medico a San Diego, in California, si viene a sapere che oggi si possono produrre cellule utili attraverso la regressione di cellule adulte, evitando così la creazione di embrioni per scopi scientifici. E’ ciò che già ha annunciato il Reproductive Genetic Institute di Chicago. Perché la scienza sta cercando di giungere alla produzioni di cellule staminali embrionali senza passare per la creazione di embrioni su cui fare esperimenti? Una ragione ci sarà. Ed è evidentemente nei problemi di ordine etico che suscita la manipolazione degli embrioni. Ai referendari tutto ciò è indifferente: e questo dovrebbe farci preoccupare. Le Nazioni Unite, pochi mesi fa, hanno approvato una dichiarazione contro la clonazione, anche quella «terapeutica» (che se vincerà il “sì” sarà consentita). La Convenzione di Oviedo vieta la ricerca sugli embrioni. La legge 194 sull’interruzione di gravidanza afferma che lo Stato italiano «tutela la vita umana dal suo inizio». Siamo di fronte a oscurantisti nemici della scienza o piuttosto a persone dotate di senno che si chiedono se la tecnica non debba essere soggetta a limiti rispettosi dell’uomo e della sua dignità?

Cos’è, infatti, o chi è l’embrione? Secondo i referendari è un ammasso di cellule da usare per scopi diversi da quelli per cui è nato (cioè evolversi nell’utero della donna sino al compimento della gravidanza). La vexata quaestio è la definizione di inizio della vita umana. L’embrione è vita umana o no? Molti sostengono che non lo è perché non ha sensibilità o attività cognitive: ma se è questo a definire l’umanità, anche chi è sotto anestesia o è in coma profondo dovrebbe uscire dai confini dell’umanità. Secondo altri non lo è perché la vita umana comincerebbe il tredicesimo o il quattordicesimo giorno dopo il concepimento. Ma queste sono convenzioni, che variano col variare delle conoscenze scientifiche e delle singole sensibilità. In fin dei conti si tratta di un termine legale fissato allo scopo di favorire la ricerca (così il Warnock Report). Ma quale ricerca? Possiamo dunque basarci su una convenzione quando parliamo non di limiti di velocità, ma di limiti che attengono la vita umana? Il rischio è elevato. Perché non possiamo permetterci di valutare con leggerezza una materia così delicata. La vita umana. L’unità esistenziale di un essere vivente dal concepimento (quando cioè si forma il Dna di colui che diventerà bambino, poi adulto, poi anziano) alla morte è difficilmente confutabile. Se a definire l’umanità fosse soltanto un carattere fisico (il sistema nervoso, la nascita del cervello, la formazione del cuore o quant’altro) non saremmo diversi dagli animali. Ma se noi siamo uomini e non animali, qualcosa di diverso dagli animali l’abbiamo. E trattare l’embrione umano come fosse l’embrione di uno scimpanzé (questa è l’impressionante associazione fatta da Umberto Veronesi) significa l’annullamento della distinzione fra personalità umana e mondo animale.

La legge 40 è frutto di un incontro tra la concezione di embrione umano come fase della vita da considerarsi degna d’essere vissuta e la concezione laica di precauzione, secondo cui, anche in assenza di certezze al riguardo, è meglio non correre il rischio di sopprimere ciò che potrebbe essere vita.
A questo punto, è lecito, come sostengono taluni, lasciare “libertà di scelta” a ciascuno di noi? Lasciare cioè che ognuno, individualmente, decida che cosa è e che cosa non è vita umana, è o non è degno di vivere? A costoro noi capovolgiamo la domanda: se è in gioco la libertà di considerare secondo ogni singola sensibilità dove inizia e dove finisce la vita umana, perché dovremmo limitarci all’embrione? Perché non assecondare quelle correnti scientifico-filosofiche secondo le quali l’infanticidio non dovrebbe essere reato perché i bambini fino a un anno di età non sono esseri umani pienamente sviluppati e quindi non soggetti alla stessa tutela di un adulto? Anche costoro potrebbero invocare la libertà di opinione e, quindi, di azione. Nel 1857, la Corte Suprema degli Stati Uniti, con la sentenza Dred Scott, affermò che «i negri non sono persone secondo la legge civile». Stessa sorte avevano subito gli indios a opera dei colonizzatori spagnoli (fu Papa Paolo III, sfidando l'accusa di oscurantismo, a imporre alla potente corona di Spagna la parificazione degli indios agli europei). Nella storia si sprecano esempi di classificazioni fra chi era ritenuto degno di vivere e chi no. Oggi siamo di fronte a una pretesa dello stesso tenore: l’embrione, ci dicono, non è degno di vivere.
Astenersi significa difendere la vita e la dignità dell’embrione.
Astenersi, infine, significa trovare la risposta a una domanda capitale: io da dove provengo?

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Jammin Festival

[ Questo messaggio è stato modificato da: ipergiorg il 10-06-2005 alle 10:17 ]

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