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Reg.: 08 Giu 2004 Messaggi: 10143 Da: CARBONERA (TV)
| Inviato: 04-05-2006 10:16 |
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"Sesso virtuale è prostituzione"
Cassazione: se c'è pagamento
Le esibizioni erotiche online costituiscono veri e propri atti di prostituzione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sottolineando che "il concetto di prostituzione" deve "necessariamente" estendersi anche al rapporto "virtuale" intrattenuto attraverso il collegamento via Internet tra il cliente disposto a pagare e la ragazza che si esibisce sul Web.
Ampliando il concetto di prostituzione anche alle performance virtuali, la Cassazione ha accolto il ricorso del pm del Tribunale della Libertà di Udine che protestava contro l'assoluzione accordata a un uomo coinvolto in un giro di ragazze che si esibivano online in cambio di soldi. "Ai fini della configurabilità dell'atto di prostituzione - chiarisce la Terza sezione penale - non è determinante l'elemento del contatto fisico".
Nello specifico, si legge nella sentenza della Cassazione, il reato è costituito dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione".
Che lo scambio di prestazioni sia reale o virtuale, dunque, non importa. Pensarla diversamente, scrivono ancora gli "ermellini" bacchettando il Tribunale di Udine che aveva giudicato con tolleranza l'imputato, "condurrebbe all'assurdo di espungere dalla nozione di prostituzione anche quei casi, notoriamente non infrequenti, in cui la prostituta, per assecondare desideri particolari del paziente, compia, alla presenza dello stesso e dietro sua specifica richiesta, atti sessuali su se stessa o su altra donna, senza che intervenga contatto fisico alcuno con il cliente stesso".
_________________ Spock: We must acknowledge once and for all that the purpose of diplomacy is to prolong a crisis. |
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